VERIFICHE FISCALI
Diritti e obblighi del contribuente soggetto a verifica
Coloro che sottopongono a verifica dovranno rendere edotto il contribuente e farlo riscontrare nel verbale i diritti che gli devono essere garantiti durante le verifiche fiscali, che consistono:
• farsi tutelare da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria;
• avanzare la richiesta dell’ analisi dei documenti amministrativi e contabili venga effettuato nell’ufficio dei verificatori o presso lo studio del professionista che lo assiste o rappresenta;
• fornire spiegazioni oppure obiezioni da registrare nell’ atto nel p.v.v.;
• adire al Garante del contribuente, qualora ritenga che coloro che effettuano le verifiche procedano in maniera difforme alla prassi convenzionale e/o giuridica;;
• provvedere ad integrare mediante presentazione all’ufficio impositore, entro 60 giorni dalla notifica del p.v.c. Redatto a conclusione della verifica, osservazioni e richieste;
• richiedere, prendere visione, controllare , far produrre fotocopie di tutti i documenti acquisiti per la verifica, adottando i criteri cautelativi;
• essere a conoscenza degli obblighi cui sottoporsi ed in particolare di quello di esibire all’atto della verifica tutti i libri, registri, scritture e documenti inerenti all’attività svolta, facendogli rilevare che:
• i libri, registri, scritture e documenti di cui venga negata l’esibizione saranno considerati, a suo favore, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa o contenziosa e s’intende come rifiuto anche le semplici dichiarazioni di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e/o la sottrazione di essi al controllo;
• negare l’esibizione o comunque ostacolare l’ispezione delle scritture contabili e dei documenti, l’ esistenza, compilazione e conservazione sono obbligatorie per legge, e dei quali risulta l’esistenza, ne consegue una serie di specifiche sanzioni amministrative;
• l’assenza, il rifiuto di esibizione o comunque la mancanza delle scritture contabili obbligatorie, ovvero inesistenza di tali scritture per qualsivoglia motivo, può autorizzare l’A.F. Alla determinazione induttiva del reddito e dell’Iva.
• è possibile conoscere in ogni momento i riferimenti del reparto presso cui ottenere in qualsiasi momento informazioni in ordine all’attività ispettiva, nonché del nominativo del Direttore della verifica, ai sensi ex art.7, c.2, lett.a), Legge n.212/2000.
IL VERBALE CONCLUSIVO DI VERIFICA
La redazione del verbale conclusivo della verifica è sancita dall’art.52 Dpr n.633/72, che implica che tutti gli atti posti in essere nel corso dell’attività stessa siano inclusi nel verbale, nonché dall’art.24 della Legge n.4/1929, secondo cui le violazioni delle disposizioni contenute nelle leggi finanziarie sono riscontrate, elencate e contestate in primis verbalmente
La funzione del p.v.c. È di:
-documentare sistematicamente i controlli svolti e i metodi adottati e assemblare le relative risultanze, anche nel caso di esito positivo;
• comunicare in maniera ufficiale al contribuente l’esito del controllo, anche per consentire di assumere le iniziative a difesa ritenute opportune, in quanto esso è inidoneo, di per sé, ad incidere sulla posizione del contribuente e non autonomamente impugnabile avanti le commissioni tributarie;
porre l’ufficio competente in condizioni di avviare, ove necessario, le procedure per la rettifica della dichiarazione, l’accertamento e la liquidazione delle imposte dovute, nonché per l’irrogazione delle relative sanzioni e il calcolo degli interessi eventualmente dovuti in ordine alle imposte non pagate.
Il p.v.c., in quanto atto redatto da pubblici ufficiali nell’esercizio dello loro funzioni, è, ai sensi dell’art.2699 c.c., atto pubblico e, pertanto, ai sensi dell’art.2700 c.c., è valido a tutti gli effetti a meno che non si proceda, su querela di parte, per falso, circa la provenienza del documento, il pubblico ufficiale che lo ha stilato, le dichiarazioni delle parti e di altri fatti che colui che svolgeva compito di verifica dichiara essere successi in sua presenza o da lui compiuti.
La capacità probante del verbale, come atto pubblico, è data dalla registrazione di fatti ed eventi materiali, oltre che le eventuali dichiarazioni e documentazione allegata e/o annotata nel documento.
La Cassazione civile Sentenza, Sez.Trib, n.1453 del 21.01.2009, ha confermato il valore impositivo del verbale finale delle verifiche della Guardia di Finanza anche se non contestati dal contribuente.
La giurisprudenza di legittimità è unanime nel convalidare appieno la validità del p.v.c., benchè l’ufficio impositore, su cui grava l’onere della prova dei fatti contestati, può integrarla tramite esibizione in giudizio del p.v.c. Stesso cui la verifica, proprio perché il contribuente, oggetto di controllo, è stato testimone e parte attiva nonché sottoscrittore dello stesso verbale.
Mariagabriella CORBI
Dottoressa in Scienze dell’educazione – Consulente dell’educazione familiare – Mediatrice Familiare